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Separazione: costo ed effetti

separazione personale

Separazione personale dei coniugi: quanto costa? come si ottiene? quali effetti?

Il costo e gli effetti di una separazione dipende se nasce da un accordo tra i coniugi (consensuale) o dalla mancanza di accordo e dal procedimento che verrà intrapreso dai coniugi.

La separazione è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, né gli ex coniugi possono contrarre nuove nozze.

Quali effetti produce la separazione?

• Scioglimento della comunione legale dei beni;

• Cessazione degli obblighi di fedeltà e di coabitazione;

• Dovere di contribuire nell’interesse della famiglia;

• Dovere di mantenere il coniuge più debole sussistendone i presupposti;

• Dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.

Tipi di separazione:

  • Separazione di fatto
  • Separazione giudiziale
  • Separazione consensuale “veloce” con convenzione di negoziazione assistita
  • Separazione in Comune

Quanto costa una separazione?

Separazione: condizioni economiche e patrimoniali

  • Assegno di mantenimento dei figli
  • Affidamento dei figli e diritto di visita

E se la coppia si riunisce cosa succede?

Tipi di separazione

Separazione di fatto

È l’interruzione della convivenza dei coniugi, senza alcun intervento di un provvedimento del Tribunale, ma attuata in via di mero fatto; i coniugi legalmente rimangono tali.

Separazione consensuale

È quella che avviene per accordo delle parti. Si presenta dinanzi al Tribunale competente un ricorso congiunto,  il quale contiene i termini dell’accordo (mantenimento figli, casa coniugale, affidamento prole, ecc.). Il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione dei coniugi, alla quale dovranno comparire personalmente entrambi, assistiti dai rispettivi difensori. Il Presidente dopo aver tentato la conciliazione (più formale che sostanziale), omologa l’accordo, cioè autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni che hanno proposto nell’accordo.  Il Giudice per omologare l’accordo controllerà se siano stati rispettati i requisiti minimi a tutela della prole.

Il costo di un processo di separazione consensuale è più contenuto  di una giudiziale. Per costo si intende l’onorario dell’avvocato oltre i costi di marche da bollo, notifiche e contributo unificato.

L’onorario di base per una separazione consensuale varia mediamente intorno ad Euro 800,00 in su.

Da rilevare che il ricorso per  separazione consensuale, può essere presentata semplicemente dai coniugi,  anche senza ricorrere all’avvocato, anche se è consigliato farsi assistere da un professionista, in quanto considerata la materia vi è  il rischio di compiere delle inesattezze che potrebbero pregiudicare gli effetti della separazione. In questo caso saranno i coniugi a preparare il ricorso contenente l’accordo raggiunto e tutta la documentazione necessaria.

Il costo di questa separazione sarà di Euro 43,00,  contributo unificato.

Separazione giudiziale

In mancanza di accordo delle parti (la moglie vuole separarsi, ma il marito non è d’accordo o non si trova consenso sulle condizioni economiche, ecc.) sarà il giudice a stabilire le condizioni economiche e patrimoniali ad istanza di uno o di entrambi i coniugi. In tal caso sarà un coniuge a presentare ricorso contenente la richiesta di separarsi e proporrà le condizioni economiche e patrimoniali. Si inizierà un percorso giudiziario lungo (da 2 anni in su) e costoso. I coniugi, avranno sempre la possibilità di trovare un accordo anche durante la causa pendente, trasformando la separazione giudiziale in consensuale.

Il costo di una separazione giudiziale, senza dubbio, è il più elevato, per l’impegno nelle diverse udienze, l’espletamento delle prove testimoniali, memorie. L’onorario medio si aggira intorno  Euro 1500,00 in su, in base alla complessità della causa.

Separazione consensuale “veloce” con convenzione di negoziazione assistita

Per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o di divorzio si può concludere anche una convenzione di negoziazione assistita introdotta con D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014.

Tale convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (articolo 6 legge 162/2014).

La particolarità di  tale separazione è il risultato di un accordo delle parti, assistiti ognuno da un proprio avvocato e non sarà espletata alcuna udienza.
Basterà depositare l’accordo sottoscritto dalle parti, presso la Procura competente, e sarà il PM che potrà “autorizzarlo”  se ritiene che sia corrispondente all’interesse dei figli oppure, se ritiene che l’accordo delle parti sia contrario all’interesse dei figli non autorizza l’accordo e  lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale, introducendo un percorso di separazione dinanzi al Tribunale.

Tale tipo di separazione,  considerata la velocità di ottenere il provvedimento, di solito una settimana dalla presentazione dell’accordo, è senza dubbio, quella da preferire, se vi è accordo delle parti. Il costo dell’onorario è intorno ad Euro 800,00 in su  per parte.

Separazione in Comune

Altra modalità di separazione od anche divorzio è quella di presentarsi al Comune, all’ufficio di Stato civile con la documentazione richiesta ed una marca da bollo da 16,00 euro e senza l’assistenza di un avvocato.

La procedura si svolge in due incontri:

• al primo incontro il Sindaco o l’ufficiale di stato civile redige l’accordo di separazione che i coniugi gli riferiscono avere raggiunto. Dopo aver compilato l’accordo, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per un secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni;

• al secondo incontro, viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare.

Possono separarsi o divorziare al comune le coppie che hanno i seguenti requisiti:

la coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. È possibile la separazione o il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e sia indipendente da un punto di vista economico;

• la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione;

• l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni come l’armadio, la televisione, la macchina, ecc.

Quanto costa una separazione?

Il costo è variabile se si tratta di una separazione consensuale o giudiziale. Riepilogando:

Il costo di una separazione consensuale varia mediamente da 800,00 euro in su.

Il costo di una separazione giudiziale mediamente in base alla complessità ed alla litigiosità delle parti, varia  da 1500,00 euro in su.

Il costo di una separazione consensuale con la negoziazione assistita varia da Euro 800,00 in su.

Il costo di una separazione presso l’ufficiale di stato civile è di Euro 16,00, marca da bollo.  

Inoltre, vi è la possibilità di accedere al Gratuito Patrocinio, che consente a chi è privo di un reddito minimo annuo  (oggi pari ad euro 11.493,82) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato. La richiesta per accedere al gratuito patrocinio viene di solito preparata dal proprio difensore.

Separazione: condizioni economiche e patrimoniali

Le condizioni economiche di una separazione riguardano:

1. Assegno di mantenimento per i figli ed eventualmente per il coniuge più debole economicamente;

2. Assegnazione della casa coniugale;

3. Affidamento dei figli o, per capirci meglio, diritto di visita del genitore non collocatario (colui che non vivrà quotidianamente con i figli).

Assegno di mantenimento dei figli

E’ a carico del genitore non collocatario e viene stabilito nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole.

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio, si terrà presente sia delle esigenze del minore, sia della situazione economica dei genitori.

L’assegno consiste nel versamento di un somma mensile, da versare nelle mani (o anche sul conto) del genitore affidatario. Solo dopo i 18 anni, il figlio divenuto maggiorenne può chiedere che l’assegno sia pagato a lui stesso; ma in assenza di tale richiesta, la somma dovrà essere versata sempre al genitore convivente (di solito la madre).

Tale assegno tiene conto delle esigenze necessarie al vitto, alloggio, educazione e istruzione della prole.  

Sono previste altresì anche le spese straordinarie (quasi sempre al 50% per coniuge) da versare all’occorrenza, tutte le volte in cui sopraggiungono spese impreviste ed eccezionali (come nel caso di cure mediche).

Affidamento dei figli e diritto di visita

In sede di separazione viene stabilito come deve essere ripartita ed esercitata la responsabilità genitoriale sui figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale, indipendentemente da un eventuale giudizio di addebitabilità della separazione.

La legge n. 54 del 2006 ha posto come regola fondamentale l’affidamento condiviso dei figli di coppie separate.
Il presupposto per tale forma di affidamento è l’assenza di “conflittualità insanabili” tra i genitori.
Scopo dell’affido condiviso è il  diritto dei figli di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti (es: i nonni) e i parenti.

Viene disposta anche la  residenza dei figli, che di solito coincide con la residenza del genitore collocatario, cioè del genitore presso il quale la prole vive abitualmente.

Vengono stabiliti anche  i tempi e i modi della presenza dei figli presso ciascun genitore e precisamente quando Il genitore non collocatario, vedrà i figli durante la settimana o durante le vacanze estive, ecc.  

E se la coppia si riunisce cosa succede?

La separazione non fa venir meno il vincolo del matrimonio, infatti i coniugi separati rimangono marito e moglie e un’eventuale riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione.

La riconciliazione può essere:
Espressa, se consacrata in un accordo formale;
Tacita, se attuata con la ripresa della vita in comune.

Tanto la riconciliazione espressa che quella tacita non richiedono una pronuncia giudiziale per far cessare gli effetti della separazione, producendo effetto di per sé (art. 157cc).

Solo con il divorzio cessa il vincolo matrimoniale e i coniugi cessano di essere marito e moglie, con la possibilità per entrambi di potersi risposare.

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