LINEE GUIDA SPESE STRAORDINARIE E SPESE ORDINARIE
Quali sono le spese straordinarie dei figli e le spese ordinarie? Quali sono le indicazioni delle linee guida?
Si crea molto molta confusione ed incertezza su quali siano le spese ordinarie e le spese straordinarie dei figli. Esistono molte linee guida – spese straordinarie e spese ordinarie, predisposte da vari Tribunali, nonchè dal Consiglio Nazionale Forense, per fare chiarezza sul mantenimento e le spese.
E’ importante conoscere la differenza per evitare inutili conflitti tra i coniugi. La confusione tra spese ordinarie e straordinarie è spesso oggetto di contenzioso.
Negli ultimi anni, per evitare contenziosi, è prassi di moltissimi Tribunali predisporre dei veri e propri elenchi o linee guida – spese ordinarie e spese straordinarie, a cui riferirsi nel dubbio per la qualificazione e la distinzione delle spese.
Spese ordinarie e spese straordinarie
Sono definite spese straordinarie dei figli, tutti gli esborsi legati ad eventi imprevedibili od eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, viaggi, ecc.).
Sono spese ordinarie, le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli, rientranti nell’assegno di mantenimento (libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).
Linee guida : Spese straordinarie: è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi?
Le Linee guida, recependo i principi consolidati dalla Giurisprudenza, hanno definito le regole delle spese straordinarie.
Succede, spesso, che il genitore collocatario, (la madre) effettui delle spese straordinarie senza avere preventivamente avvertito l’altro genitore o in completo disaccordo, diventando motivo di pretesto per quest’ultimo per non adempiere al pagamento della sua quota.
Bisogna ricordare che non per tutte le spese straordinarie è necessario l’accordo dell’altro genitore, principio consolidato dalla Giurisprudenza e recepito da tutte le Linee Guida dei Tribunali.
Il principio del preminente interesse del figlio
Il nostro legislatore parte dalla regola generale per cui le decisioni di “maggior interesse” per i figli debbono essere assunte di “comune accordo” tra i genitori, al fine di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale. (Cass. 2127/2016).
Recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa, prevedendo che alcune spese straordinarie possano non essere soggette alla preventiva concertazione dei coniugi quando siano sostenute nell’interesse preminente del figlio, valutando la commisurazione della spesa all’utilità del figlio ed alle condizioni economiche dei genitori
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16175 del 2015 ha sancito un’importante principio, sostenendo che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Tale principio era già stato era già stato espresso in passato, in un’altra sentenza della Corte di Cassazione, sent. N. 19607/2011.
Ed ancora, con la Corte di Cassazione – Sentenza 12013/2016 è stato ribadito il principio che la condivisione delle spese non può essere legata al consenso.
In pratica, in quest’ultima sentenza, la Corte intende sottolineare che il principio di bi-genitorialità non comporta che si possano effettuare e rimborsare solo le spese straordinarie che incontrano l’approvazione di entrambi i genitori, altrimenti verrebbero escluse le spese non voluttuarie che siano (come è la scelta dell’università) corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento, perchè una tale interpretazione determinerebbe, di fatto, la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli, sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Da ultimo, la Cassazione civile con sentenza n. 4060/2017, richiamando i principi sopra esposti, ribadisce che se è vero che la ratio dell’affido condiviso privilegia il raccordo tra genitori in ordine alle scelte educative che riguardano i figli, nondimeno quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.
In questo senso, si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 1070 del 17 gennaio 2018.
Molti Tribunali hanno adottato delle linee guida, tra cui anche il Tribunale di Catania, per un’esatta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione ha redatto le “Linee guida per il mantenimento dei figli”. (puoi scaricarlo dal link)
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate (fatture, ricevute, ecc.).
Riassumendo, le linee guida spese ordinarie e spese straordinarie:
- le spese ordinarie, sono le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli e che rientrano nell’assegno di mantenimento (medicinali da banco; le visite di controllo routinarie, ecc.);
- spese straordinarie: sono le spese legate ad eventi imprevedibili od eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, e si distinguono in spese per le quali è necessario il consenso preventivo dei genitori e spese per le quali non è necessario.
Spese straordinarie senza il preventivo accordo dei coniugi e Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo di entrambi i genitori
Spese straordinarie senza il preventivo accordo dei coniugi
Le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: iscrizione e retta dell’asilo nido, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole od istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSn in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo di entrambi i genitori
spese scolastiche: ripetizioni; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonoma- mente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private, attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica.
spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSn, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Richiesta e motivato dissenso delle spese straordinarie
Le linee guida prevedano che il genitore che ha ricevuto dall’altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero altro termine fissato, diversamente, il suo silenzio andrà̀ interpretato come consenso alla spesa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate, pertanto il diritto del genitore che ha anticipato le spese straordinarie al rimborso pro quota si ha dietro esibizione e consegna di idonea documentazione.
Riassumendo, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro: l’assenza di qualsiasi consultazione, invero, esclude il rimborso ( l’acquisto di un apparecchio ortodontico trattandosi di spesa programmabile, necessita di essere concordata).
Assegni familiari INPS
Gli assegni familiari dovrebbero essere percepiti dal genitore collocatario, oltre l’assegno di mantenimento, ma i coniugi in sede di accordo di separazione possono concordare che vengano percepiti al 50% o da uno dei genitori, non necessariamente collocatario.
Detrazioni fiscali
L’assegno di mantenimento per i figli gode della detrazione fiscale a favore del coniuge obbligato, tranne diversi accordi tra i coniugi